Temi fiscali – aggiornamento periodico 19 ottobre 2022

SOMMARIO:

  1. CESSIONE BONUS IN EDILIZIA – CM 33/E/2022

    I principali temi d’intervento della Circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 sono stati: la responsabilità solidale tra cedente e cessionario dei bonus fiscali solo con dolo o colpa grave, la procedura di sanatoria delle comunicazioni sbagliate inviate all’Agenzia delle Entrate e i chiarimenti sul termine di vigenza del Superbonus per gli edifici unifamiliari.
    Riguardo alla principale criticità, legata alla responsabilità in solido tra cedente e cessionario in caso di concorso in violazione, limitato di recente solo al “dolo o colpa grave”, la Circolare appena emanata è in linea con le aspettative e le richieste dell’ANCE per sbloccare il mercato dei crediti d’imposta derivanti dai bonus. Infatti, i fornitori che praticano lo sconto e i cessionari dei crediti saranno ritenuti responsabili solidalmente con il beneficiario originario della detrazione solo qualora agiscano con volontà esplicita di commettere la violazione, con “evidente macroscopica inosservanza di obblighi tributari elementari”.
    I fornitori che praticano lo sconto e i cessionari dei crediti saranno ritenuti responsabili solidalmente con il beneficiario originario della detrazione solo dal momento in cui agiscano con volontà esplicita di commettere la violazione, con “evidente macroscopica inosservanza di obblighi tributari elementari”.
    Inoltre, gli indici di valutazione della diligenza del cessionario nell’acquisto dei crediti, specificati nella precedente CM 23/E/2022, rappresentano istruzioni rivolte all’organo di controllo fiscale e hanno un carattere solo esemplificativo. L’Agenzia chiarisce, inoltre, qual è l’iter da seguire per correggere gli errori relativi alle comunicazioni ai fini dell’opzione di cessione/sconto in fattura, inviate all’Agenzia delle Entrate, non più sanabili entro il quinto giorno del mese successivo all’invio.

    A questo proposito, vengono distinti gli errori formali e quelli sostanziali, e viene chiarito che:
    – se c’è un errore formale che non modifica gli elementi essenziali della detrazione (es. errori su recapito, email o telefono, codice identificativo dell’asseverazione presentata, dati catastali, tipologia di cessionario etc.), l’opzione si considera fiscalmente valida e il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione. Chi ha commesso l’errore (cedente, amministratore di condominio, intermediario) deve però segnalarlo all’Agenzia, inviando una nota sottoscritta in via digitale alla casella PEC: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it
    – se c’è un errore sostanziale che incide su elementi rilevanti della detrazione (es. errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale della detrazione, il codice fiscale del cedente), è necessario richiedere l’annullamento dell’accettazione del credito (dato che il rifiuto del credito da parte del cessionari rimuove di fatto gli effetti della comunicazione errata), inviando alla casella PEC un’istanza firmata digitalmente con allegato lo specifico Modello fornito dall’Agenzia con la stessa CM 33/E/2022.
    Successivamente, sarà possibile inviare una nuova comunicazione entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento delle spese, se ancora possibile. In caso contrario, la CM 33/E/2022 consente di inviare la nuova comunicazione entro il 30 novembre 2022. In questo caso, dovrà essere versata, con F24, la sanzione minima pari a 250 euro, prevista per la cd. “remissione in bonis”. È necessario segnalare che per le cd. “unifamiliari” è stato chiarito che se al 30 settembre scorso sono stati effettuati lavori per il 30% dell’intervento complessivo, possono fruire del 110%, fino a fine anno, anche i contribuenti che hanno avviato i lavori dopo il 30 giugno 2022. Così, viene precisato che, per il raggiungimento della percentuale del 30%, non è sufficiente il pagamento, di per sé non necessario, delle spese corrispondenti al 30% dei lavori, se i lavori non sono stati effettivamente eseguiti almeno in questa percentuale.

  2. DM MEF – REGOLARITÀ FISCALE NEGLI APPALTI

Il DM del 28 settembre 2022, pubblicato nella GU n.239 del 12 ottobre 2022, in linea con la posizione dell’ANCE, detta le modalità operative delle cause di esclusione facoltative dalle gare d’appalto pubbliche, in presenza di irregolarità fiscali non definitivamente accertate, in attuazione dell’art. 80, co. 4, del D.Lgs. 50/2016. Si tratta, in particolare, della facoltà riconosciuta alla Stazione appaltante di escludere dalle gare pubbliche un operatore economico nel caso in cui essa sia a conoscenza, e possa dimostrare, che lo stesso non abbia ottemperato agli obblighi di pagamento di imposte e tasse non definitivamente accertati, dal momento in cui l’ inadempimento costituisca una “grave violazione”. Questi i principi più importanti fissati dal DM in risposta alle più evidenti criticità della disposizione: – la violazione si considera “grave” se di ammontare almeno pari al 10% del valore dell’appalto, e comunque non inferiore a 35.000 euro; – la violazione si considera “non definitivamente accertata”, e quindi valutabile dalla Stazione appaltante come causa di esclusione dalla gara, quando sono scaduti i termini per pagare e l’atto di accertamento sia stato impugnato. In ogni caso, l’operatore è considerato regolare se ha ottenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole, anche se non ancora passata in giudicato; – le imposte o tasse il cui mancato pagamento configura l’irregolarità fiscale, almeno fino a quando non diventerà operativa la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, sono quelle relative a tributi erariali. Quinti non rilevano le irregolarità relative a imposte locali, come ad esempio l’IMU.

        3. DL “AIUTI-TER” DL 144/2022 – (DDL 3705/C)

Nell’ambito dell’iter di conversione del DL 144/2022 cd. “Aiuti-ter” che, non contiene norme di particolare interesse fiscale per il settore, l’ANCE sta valutando l’invio di una proposta di modifica in tema di Superbonus per richiedere la proroga al 30 giugno 2023 del 110% per le cd. “unifamiliari” quanto meno in caso di lavori già avviati al 30 settembre 2022. Sotto il profilo generale si segnala la previsione di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica che hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Misura analoga è riconosciuta alle imprese a forte consumo di gas naturale. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica o di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, rispettivamente pari al 30% e al 40%

 

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