La cessione dei crediti fiscali: aggiornamento 23 settembre 2022

cessione-crediti-fiscali-ance-firenze

Il Decreto Legge 115/2022 cd. “D.L. Aiuti-bis”, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” è stato convertito nella Legge142/2022 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.221 del 21 settembre 2022, ed in vigore dal 22 settembre.

Viene ridefinita la disciplina del concorso in violazione in merito all’acquisto di crediti da Superbonus o da bonus fiscali in edilizia ordinari, stabilendo la responsabilità solidale del cessionario solo in caso di concorso in violazione per dolo o colpa grave (art.33-ter).

Come fortemente richiesto dall’ANCE viene, quindi, risolto, quantomeno sotto il profilo normativo, il problema della responsabilità solidale del cessionario privato “in buona fede” (senza dolo e colpa grave) che acquista i crediti fiscali derivanti dai bonus in edilizia.

In estrema sintesi, la nuova disposizione prevede che:

  1. la responsabilità solidale del cessionario è limitata all’ipotesi di concorso in violazione con dolo o colpa grave (e non più al semplice concorso in violazione). Ovviamente il dolo o la colpa dovrebbero essere dimostrati dall’ente accertatore;
  2. le modifiche normative hanno effetto per i crediti fiscali derivanti sia da Superbonus, la cui disciplina già prevedeva l’acquisizione del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità dei costi, sia dai bonus edilizi ordinari;
  3. per i bonus edilizi ordinari, la novità si applica, con modalità diverse, a seconda che i crediti siano sorti prima o dopo il 12 novembre.
    In particolare, per i crediti sorti dal 12 novembre 2021, per i quali è stato introdotto l’obbligo di visto di conformità e asseverazione della congruità dei costi, la limitazione della responsabilità solidale del cessionario al solo dolo o colpa grave opera in via automatica.
    Invece, per i crediti sorti prima del 12 novembre 2021, la responsabilità solidale senza dolo e colpa grave del cessionario viene esclusa solo se il cedente, diverso da una banca o da un intermediario finanziario, e che coincida con il fornitore, acquisisce dal beneficiario originario della detrazione, “ora per allora” il visto di conformità e la congruità dei costi.

Alla luce di tali modifiche normative, l’ANCE è intervenuta per chiedere un intervento urgente dell’Agenzia delle Entrate affinché siano forniti nuovi indirizzi operativi e superate le criticità sollevate dalla C.M. 23/E/2022, che ha individuato specifici indicatori per la valutazione della “diligenza” del cessionario nella verifica del credito d’imposta acquistato, la cui mancanza configurerebbe la fattispecie di “concorso in violazione”.

In accordo con l’ANCE, anche l’ABI ritiene comunque necessarie “indicazioni interpretative da parte dell’Agenzia delle Entrate, adeguando quelle contenute nella Circolare di giugno 2022, soprattutto per evitare di lasciare spazio a interpretazioni non univoche e quindi per evitare il permanere di elementi di incertezza” (Cfr. comunicato stampa e Circolare ABI del 22 settembre 2022 – vedi Estratto).

Tenuto conto delle numerose ulteriori modifiche intervenute in materia negli ultimi mesi, si riporta un vademecum del regime della cessione del credito, per quel che riguarda il numero di cessioni possibili e relative al medesimo credito fiscale, il divieto di cessione parziale del credito, le modalità di compensazione e la responsabilità solidale del cessionario del credito.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ance Firenze

via Valfonda 9 - 50123 Firenze (FI) Tel. 05527071 - Fax 0552707249